Per il Consiglio Nazionale Forense la partecipazione alla mediazione del
praticante è equiparata alla partecipazione alle udienze in sede
giurisdizionale e dunque computata nel numero delle udienze cui il
praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016.
La partecipazione agli incontri, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), va riportata sul libretto del praticante.
Continua a leggere
La partecipazione agli incontri, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), va riportata sul libretto del praticante.
Continua a leggere